
D. Lgs. 187/2000
    RESPONSABILITA’
PRESCRIVENTE
Art. 2.1r il medico chirurgo o l’odontoiatra, iscritti nei rispettivi albi
Obblighi del prescrivente
Art. 3.5 deve, per evitare esposizioni non necessarie, avvalersi delle informazioni acquisite o assicurarsi di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica (S)
“ 5.1 MOTIVARE LA RICHIESTA
“ 6.1 conoscere le raccomandazioni emanate dal Ministero della Sanità relative ai criteri di riferimento, ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche caratterizzanti la prestazione sanitaria
In senso lato, la ”motivata richiesta” di un accertamento diagnostico è indispensabile anche per le indagini che non utilizzano radiazioni diagnostiche, non fosse altro che per un più appropriato utilizzo delle risorse
Art. 10,1 effettuare una accurata anamnesi per conoscere l’eventuale stato di gravidanza della donna;
nel caso di somministrazione di radiofarmaci accertarsi se è in atto l’allattamento (S)
Art. 3.5 deve, per evitare esposizioni non necessarie, avvalersi delle informazioni acquisite o assicurarsi di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica (P)
“ 5.1 sceglie le metodologie e le tecniche idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale, valutando la possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti
Art.   5.2       è responsabile di ogni esposizione medica
                       (nelle  precedenti normative la responsabilità delle esposizioni   era condivisa con il prescrivente)
   “       5.3      può  delegare al TSRM la procedura o parte di essa
         
        “    10.1  deve effettuare una accurata  anamnesi per conoscere  l’eventuale stato di gravidanza della  donna; nel caso di               somministrazione di  radiofarmaci  accertarsi se è  in atto l’allattamento (P)
        
    Responsabilità
    Gli aspetti pratici per  l’esecuzione della procedura o di parte di essa, possono essere  delegati  dallo specialista al tecnico  sanitario di radiologia medica o all’infermiere ciascuno nell’ambito delle  rispettive competenze professionali
Art. 2232 Codice Civile
D. Lgs. 187/2000
ESERCENTE
Art. 2.1h il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale
D. Lgs. 187/2000  
    Obblighi  dell’esercente
Art. 5.5 - identificare il responsabile dell’impianto radiologico
“ 6.3 - garantire che per la radioterapia ci si avvalga di un esperto in fisica medica e che questo sia anche disponibile per l’attività di medicina nucleare (RI)
   “    8.1b – tenere un inventario aggiornato delle attrezzature radiologiche      
    Art.  8.5    -  disporre opportuni interventi  correttivi sulle    attrezzature, ivi compresa la messa  fuori servizio (RI)
   “      9.6   -   tenere conto delle raccomandazioni e delle  indicazioni  comunitarie e internazionali  riguardanti i programmi   di assicurazione della qualità e i  criteri di accettabilità delle attrezzature(RI)
       
    Art. 10.5  -   assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare
                       il  potenziale pericolo  per l’embrione, il  feto o per il   lattante nel caso di somministrazione  di radiofarmaci
   “     12.1  -   provvedere affinché le indagini e i  trattamenti   con radiazioni ionizzanti vengano  registrati                             singolarmente, anche in forma  sintetica (RI)
       
    RESPONSABILE DI IMPIANTO  RADIOLOGICO
Art. 2.2b il medico  specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare,  individuato dall’esercente.
    Il responsabile di  impianto radiologico può essere lo stesso esercente qualora questo sia  abilitato a svolgere direttamente l’indagine clinica                           
Obblighi del responsabile dell’impianto
Art. 6.2 provvedere a che, per ciascun tipo di pratica radiologica, siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura
“ 6.3 garantire che per la radioterapia ci si avvalga di un esperto in fisica medica e che questo sia anche disponibile per l’attività di medicina nucleare (E)
“ 6.5 verificare ogni due anni i livelli diagnostici di riferimento
DL N. 187, 26 MAGGIO 2000
    Art. 3.    Principio di giustificazione 
    1. E' vietata l'esposizione non giustificata. 
PRINCIPIO DI  GIUSTIFICAZIONE: 
    Ogni esposizione deve  essere preventivamente giustificata. L’esposizione non giustificata è  espressamente vietata. La giustificazione della procedura deve essere  esplicita, nella richiesta del Medico prescrivente, che la richiede, e  nell’attuazione diagnostica o terapeutica del Medico Specialista che la attua,  il quale ultimo può non eseguire quanto richiesto o eseguire un’altra  procedura, se la ritiene maggiormente giustificata sulla base di quanto detto  prima. Lo Specialista, in particolare, è un Medico specializzato in  Radiodiagnostica, Radioterapia o Medicina Nucleare, che attua la procedura di  sua competenza. Unica eccezione è quella che si applica per le cosiddette  “attività radiodiagnostiche complementari”, che possono essere attuate da  Specialisti in altre discipline (es.: Odontoiatrici, Ortopedici ecc.).  Indipendentemente da quanto richiesto dal Prescrivente, comunque, la  responsabilità della giustificazione ricade sullo Specialista. 
DL N. 187, 26 MAGGIO 2000
    Art. 9    Pratiche speciali 
    1
    tenuto conto dei principi di giustificazione…..
    …..utilizzano attrezzature radiologiche e  tecniche e       adeguate attrezzature ausiliarie per le  esposizioni mediche che riguardano:
    a) bambini
    b) programmi di screening
    c) procedure comportanti alte dosi per il paziente
        quali la  radiologia interventistica, la tomografia 
         computerizzata o la radioterapia
Il principio di giustificazione del trattamento (art. 3, 187/2000)
La prescrizione del trattamento radiante – come in ogni altra specialità medica ed a maggior ragione per la gravità della patologia e per la potenziale iatrogenia del mezzo di cura - deve essere uniformata a criteri aggiornati di evidenza clinica. A questo riguardo, è necessario il riferimento a testi di letteratura medica recenti ed autorevoli, da parte dello specialista, o ad articoli scientifici di significato rilevante e metodologicamente ineccepibili, editi anch’essi negli ultimi anni.
E’ invocato da molti il riferimento a linee guida, specifiche per ogni tipo di patologia, situazione clinica o procedura, formulate da organismi scientifici riconosciuti dalle autorità nazionali, regionali o dalle istituzioni locali.
La radioterapia dei tumori maligni è giustificata, in genere, quando ricorre quanto definito dall’art. 3, comma 2: deve essere sufficientemente efficace nella specifica situazione clinica, alla luce del potenziale beneficio da essa prodotto sulla salute del paziente, tenendo conto del danno che potrebbe derivarne al paziente stesso e ad altri e tenendo conto, inoltre, dell’efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili per la stessa indicazione clinica, non comportanti l’esposizione a radiazioni ionizzanti.
DL N. 187, 26 MAGGIO 2000
    Art. 4    Principio di ottimizzazione 
    Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi  radiologici devono essere mantenute al livello piu' basso ragionevolmente  ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica  richiesta o con il fine terapeutico perseguito, tenendo conto anche di fattori  economici e sociali
    La responsabilità di tutto  ciò ricade sul Medico Responsabile dell’impianto radiologico,  identificato dal datore di lavoro (detto Esercente). In ciò egli si  avvale di un Esperto in Fisica Medica, che collabora alla scelta e  accettazione delle apparecchiature, esegue la valutazione preventiva, l’ottimizzazione  e verifica delle dosi somministrate, i controlli di qualità sul funzionamento  delle macchine, ecc. L’esercizio di tali attività è consentito ai laureati in  Fisica, con specializzazione in Fisica Sanitaria o diploma equipollente, o a  Fisici, Chimici o Ingegneri con 5 anni di attività in Fisica Sanitaria.  Il Responsabile delega ad altro Personale  (TSRM) gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura. Le procedure  attuate devono essere conformi a linee guida clinicamente sperimentate,  adottate dal Ministero della Sanità. Per ogni tipo di pratica radiologica sono  quindi predisposti specifici protocolli scritti di riferimento per  ciascuna attrezzatura. Sulla base di verifiche periodiche di procedure  ed apparecchi, sono definiti eventuali interventi correttivi. 
    Per le esposizioni  mediche in ambito diagnostico, sono definiti ed elencati in apposte  tabelle dei livelli di dose, detti LDR (Livelli Diagnostici di Riferimento),  facilmente misurabili e tipici di ogni procedura. Essi sono appunto degli  standard di riferimento e non si riferiscono alla dose assorbita dal paziente:  servono solo nei programmi di controllo e verifica della qualità. La norma, in  questo caso, ha solo la funzione di definire una “griglia” per individuare e  correggere le disfunzioni più eclatanti. La buona pratica clinica, quindi anche  la radioprotezione del paziente, sono questioni di cultura e professionalità.  Né gli LDR, né le linee guida, né i protocolli possono rimediare a carenze in  quegli ambiti. 
LIVELLI DIAGNOSTICI DI RIFERIMENTO
I  LDR  sono strumenti di lavoro per l’ottimizzazione
    *  non sono  limiti di dose insormontabili, né spartiacque tra buona e cattiva tecnica
    *  non sono  applicabili ad un singolo paziente (in ogni caso tenere conto degli anziani e  del solo danno stocastico)
non è definito quale   è il margine di tolleranza, né di quanto ci si può discostare dai LDR
    *   ci sono  problemi per il loro corretto rispetto soprattutto in radiologia  interventistica e in radiopediatria
PRINCIPIO DI  OTTIMIZZAZIONE 
    Per la radioterapia,  non vengono ovviamente definiti dei livelli di dose di riferimento, per il  motivo già enunciato che il danno alle strutture sane dell’organismo avviene  comunque, e si tratta anche di effetti di tipo non stocastico, quindi in larga  misura prevedibili nel singolo paziente (NTCP), ma che possono essere  considerati accettabili a fronte della guarigione di una malattia che ha quasi  sempre prognosi grave, se non curata, o del miglioramento della condizione  patologica. La norma enuncia però il principio secondo cui le dosi a volumi non  coinvolti dalla patologia di interesse devono essere le più basse  ragionevolmente ottenibili. Il risultato del minimo danno possibile, però, è  ottenibile non solo con la tecnologia estremamente avanzata che è oggi  disponibile per la definizione dei volumi di interesse e lo sviluppo,  attuazione e  verifica dei piani di  trattamento, ma anche con il possesso degli elementi culturali di radiobiologia  e di clinica, che consentano di ottenere il miglior indice terapeutico  (rapporto fra risultato terapeutico e danno iatrogeno) nel singolo paziente. Si  può fare riferimento, a questo proposito, a tutto quello che è stato enunciato  circa il frazionamento della dose, nella prima parte di questi appunti. Più  ancora che per la radiodiagnostica, per la radioterapia buona pratica clinica e  buona pratica protezionistica del paziente coincidono. 
La qualità in  radioterapia: protezione del Paziente e buona pratica clinica coincidono. 
    Il Decreto Legislativo  187/2000, in applicazione della direttiva Euratom 97/43, introduce due principi  fondamentali: quello della responsabilità clinica del trattamento  (RC)[1] e quello della garanzia di qualità (GQ) di esso[2], intesa in  senso di qualità globale. Gli articoli di interesse specifico sono  citati nei vari passaggi di questa trattazione. Responsabilità clinica e  garanzia di qualità sono attribuite inequivocabilmente allo specialista (il medico radioterapista nella fattispecie).   I “controlli di qualità” (aspetti meramente tecnici di controllo  sulle apparecchiature) ai quali faceva riferimento la normativa precedente  (Decreto Legislativo 230/95) sono ora considerati solo parte, fondamentale ma  non esauriente, della garanzia dell’espletamento corretto di un’attività medica  fondamentalmente “clinica”, qual è la Radioterapia Oncologica.
    
      [1] RC: “ …. In particolare, giustificazione, ottimizzazione, valutazione  clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale  eventualmente delegato per aspetti pratici …..” (art.2, c.2, c).
  [2] GQ: “ …. Le azioni  programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata affidabilità che un  impianto, un sistema, un componente, un procedimento funzionerà in maniera  soddisfacente conformemente agli standard stabiliti”  (art. 2, c.1, m).
La formalizzazione delle procedure per la qualità della cura in radioterapia.
I sistemi (hardware  e software), le macchine, le procedure impiegate, d’altronde, proprio a causa  della loro enorme complessità e precisione, possono essere alla base di molteplici  livelli di errore. Si prospetta la necessità di dominare la tecnologia,  quindi, attraverso sofisticati metodi gestionali di controllo, per utilizzarla  al meglio per il fine terapeutico, …………….. 
    Ottimizzazione (art.4, comma 2): “lo specialista deve programmare  individualmente l’esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che le dosi a  volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente  ottenibili e compatibili con il fine radioterapico perseguito con l’esposizione”. 
    Tale enunciato trova  rispondenza nelle prassi attuale di trattamento conformazionale  tridimensionale, che costituisce lo standard della moderna radioterapia con  fasci esterni. 
Protocollo di garanzia della qualità: obiettivi e verifiche in relazione alla disponibilità di risorse.
Protocollo di garanzia  della qualità: obiettivi  e verifiche in relazione alla disponibilità  di risorse. 
    Il protocollo di garanzia  della qualità che ciascuna istituzione radioterapica dovrebbe elaborare, in  relazione alle proprie risorse ed alla attività espletata, deve descrivere  esaurientemente le procedure impiegate per: il posizionamento del paziente  e l’immobilizzazione, l’acquisizione dei dati anatomici e dei “volume of  interest” [VOI] (centraggio / reperaggio) con le risorse di imaging disponibili, la ricostruzione dei VOI mediante contornazione per il planning,  l’ottimizzazione della distribuzione di dose mediante interconfronto di piani  rivali, la metodica di sagomatura dei fasci, i criteri minimi di accettabilità  del piano di trattamento, le verifiche geometriche iniziali e periodiche (con i  criteri di massima di tolleranza dell’errore), le verifiche dosimetriche, il  monitoraggio della tossicità acuta. 
    I parametri, la  nomenclatura ed i procedimenti con cui si realizza un trattamento radiante sono  codificati dalla pratica clinica e da criteri tecnici. 
Criteri tecnici:
                       i parametri, la nomenclatura ed le metodologie  della tecnica di trattamento sono codificati dalle raccomandazioni della ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements), in  particolare (radioterapia con sorgenti di fotoni) dalle pubblicazioni:
    ICRU 50 (1993);
    ICRU 62 (1999).
Ottimizzazione (art.4, comma 2): “lo specialista deve programmare  individualmente l’esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che le dosi a  volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente  ottenibili e compatibili con il fine radioterapico perseguito con l’esposizione”. 
    Tale enunciato trova  rispondenza nelle prassi attuale di trattamento conformazionale  tridimensionale, che costituisce lo standard della moderna radioterapia con  fasci esterni. 
Protocollo di garanzia della qualità: obiettivi e verifiche in relazione alla disponibilità di risorse.
Protocollo di garanzia  della qualità: obiettivi  e verifiche in relazione alla disponibilità  di risorse. 
    Il protocollo di garanzia  della qualità che ciascuna istituzione radioterapica dovrebbe elaborare, in  relazione alle proprie risorse ed alla attività espletata, deve descrivere  esaurientemente le procedure impiegate per: il posizionamento del paziente  e l’immobilizzazione, l’acquisizione dei dati anatomici e dei “volume of  interest” [VOI] (centraggio / reperaggio) con le risorse di imaging disponibili, la ricostruzione dei VOI mediante contornazione per il planning,  l’ottimizzazione della distribuzione di dose mediante interconfronto di piani  rivali, la metodica di sagomatura dei fasci, i criteri minimi di accettabilità  del piano di trattamento, le verifiche geometriche iniziali e periodiche (con i  criteri di massima di tolleranza dell’errore), le verifiche dosimetriche, il  monitoraggio della tossicità acuta. 
I parametri, la  nomenclatura ed i procedimenti con cui si realizza un trattamento radiante sono  codificati dalla pratica clinica e da criteri tecnici. 
    Criteri tecnici:
                       i parametri, la nomenclatura ed le metodologie  della tecnica di trattamento sono codificati dalle raccomandazioni della ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements), in  particolare (radioterapia con sorgenti di fotoni) dalle pubblicazioni:
    ICRU 50 (1993); 
    ICRU 62 (1999).
DL N. 187, 26 MAGGIO 2000 
    Art. 7    Formazione 
    Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di  medicina e chirurgia e di odontoiatria, dei diplomi di specializzazione in  radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e delle  altre specializzazioni mediche che possono comportare attivita'  radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, nonche' dei corsi di  diploma universitario delle facolta' di medicina e chirurgia…...    
         ……. e'  inserita l'attivita' didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione  medica…..                                     
DL N. 187, 26 MAGGIO 2000 
    Art. 14    Apparato sanzionatorio 
    La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, in tema di  giustificazione, ed all'articolo 4,   in tema di ottimizzazione, e' punita con l'arresto sino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni